Proprietari di terreni o tecnici incaricati
La norma indicata dall’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo mappale dal quale risulti, tramite attestazione, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.
Il proprietario del terreno o il tecnico incaricato deve compilare e trasmettere all’Ufficio Tecnico Comunale l’istanza per il deposito resa sul modello reperibile presso l'Ufficio oppure scaricabile su questa Sezione Web.
Serve per ottenere l'assegnazione di un nuovo subalterno per ogni nuova unità acquisita sulla mappa catastale
Depositare un frazionamento catastale
Non sono previste scadenze dalla data di deposito